Dpr 180 del 1950

DPR 180 DEL 1950

 

Decreto Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103; Visto il testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1941, n. 874; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 584; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 884; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1366; Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 70; Vista la legge 29 luglio 1949, n. 493; Visto l’art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta: È approvato l’unito testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, composto di 77 articoli e firmato dal Ministro per il tesoro. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 gennaio 1950 EINAUDI DE GASPERI – PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1950 Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 92. – FRASCA

TITOLO I – DEL SEQUESTRO, DEL PIGNORAMENTO E DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI, SALARI E PENSIONI Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni. Art. 1. (Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti). Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell’amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto nonché le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell’opera prestata nei servizi da essi dipendenti. ((Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennità di buona uscita, indennità di anzianità, indennità premio di servizio) non possono essere ceduti)). Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche il personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e dalle Camere del Parlamento. (8) I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni. Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro. I prestiti devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario. Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo. ————— AGGIORNAMENTO (8) La Corte Costituzionale con sentenza del 20 novembre-4 dicembre 2002, n. 506 (in G.U. 1a s.s. 11/12/2002, n. 506 ha dichiarato “In applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare di pensioni, indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall’art. 1, anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte”. ————— Art. 2. (Eccezioni alla insequestrabilità e all’impignorabilita). Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell’articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti: 1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge; 2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d’impiego o di lavoro; 3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all’impiegato o salariato. (4) (5) (6) ((8)) Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui ai numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nei caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni. ————— AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale con sentenza del 25 – 31 marzo 1987, n. 89 (in G.U. 1a s.s. 08/04/1987, n. 15) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale ell’art. 2 co. 1 n. 3 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (t.u. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione) nella parte in cui, in contrasto con l’art. 545 co. 4 c.p.c., non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da aziende ed imprese di cui all’art. 1 dello stesso d.P.R., fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale”. ————— AGGIORNAMENTO (5) La Corte Costituzionale con sentenza del 7 – 26 luglio 1988, n. 878 (in G.U. 1a s.s. 03/08/1988, n. 31) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni) nella parte in cui non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale”. ————— AGGIORNAMENTO (6) La Corte Costituzionale con sentenza del 10 – 19 marzo 1993, n. 99 (in G.U. 1a s.s. 24/03/1993, n. 13) ha dichiarato la “illegittimità costituzionale dell’art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni), nella parte in cui esclude, per i dipendenti degli enti indicati nell’art. 1 dello stesso decreto, la sequestrabilità e la pignorabilità, entro i limiti stabiliti dall’art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, anche per ogni altro credito, delle indennità di fine rapporto di lavoro spettanti ai detti dipendenti”. ————— AGGIORNAMENTO (8) La Corte Costituzionale con sentenza del 20 novembre-4 dicembre 2002, n. 506 (in G.U. 1a s.s. 11/12/2002, n. 49) ha dichiarato “in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare di pensioni, indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall’art. 1, anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte”. ————— Art. 3. Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti statali). Per gli impiegati e salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennità che tengono luogo di pensione, ed altri assegni di quiescenza si eseguono presso il Ministero del tesoro, Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, in persona dell’Ispettore generale capo dell’ufficio. Per il personale dipendente dall’Amministrazione delle ferrovie dello Stato il sequestro ed il pignoramento si eseguono presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato in persona, del Direttore generale. ((7)) ————— AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale con sentenza del 6 – 10 giugno 1994, n. 231 (in G.U. 1a s.s. 15/06/1994, n. 25) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni), nella parte in cui prevede che i sequestri e i pignoramenti a carico dei dipendenti dello Stato si eseguono presso l’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato del Ministero del tesoro, anziché presso l’organo dell’amministrazione che è titolare del potere di disporre la spesa”. ————— Art. 4. (Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti da altre pubbliche Amministrazioni). Per gl’impiegati e salariati degli enti, aziende ed imprese indicati nell’art. 1, diversi dalle Amministrazioni dello Stato, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti si eseguono presso l’amministrazione dalla quale gl’impiegati e salariati dipendono, in persona di chi ne ha la legale rappresentanza. Per il personale medesimo, il sequestro ed il pignoramento delle pensioni, delle indennità che tengono luogo di pensione e degli altri assegni di quiescenza si eseguono presso l’amministrazione che conferisce tali assegni, in persona del legale rappresentante. Art. 5. (Facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario). Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell’art. 1 possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell’ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III del presente testo unico. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 GIUGNO 1972, N. 748 Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento si osservano le norme speciali stabilite dalle Camere stesse. ((Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi. Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005)).

TITOLO II – DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E DEI SALARI DEGLI IMPIEGATI E SALARIATI DELLO STATO Art. 6. (Requisiti necessari per l’esercizio della facoltà di cessione). Gli impiegati civili e militari e i salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo possono contrarre prestiti, ai sensi dell’art. 5, qualora siano in attività di servizio, abbiano stabilite nel rapporto di impiego o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi trattamento di quiescenza. I prestiti possono essere contratti per periodi di cinque o dieci anni, salva l’applicazione degli articoli 13 e 23. Art. 6-bis (( (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti). )) ((1. All’istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le norme in materia di assicurazioni connesse all’erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all’articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 2. Qualora i soggetti ammessi alla concessione di prestiti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione facciano ricorso, ai fini della distribuzione di tale servizio, a soggetti terzi rispetto alla propria organizzazione o comunque ne usufruiscano, tali soggetti terzi devono essere banche, intermediari finanziari, Poste italiane S.p.A., ivi comprese le rispettive strutture distributive, agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e operare nei limiti delle riserve di attività previste dalla legislazione vigente. 3. La Banca d’Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l’efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte a: a) richiedere politiche di remunerazione e valutazione della rete distributiva che non costituiscano un incentivo a commercializzare prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti, con particolare attenzione ai rinnovi di contratti in essere; b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all’intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto; c) favorire la comparabilità delle offerte di finanziamento presenti sul mercato, anche in modo da permettere al cliente di poter confrontare caratteristiche e costi delle operazioni di cessione del quinto dello stipendio, del salario e della pensione con quelli di altre forme tecniche di finanziamento disponibili; d) prevedere la predisposizione di procedure che consentano di contenere, anche attraverso l’adozione o il potenziamento di strumenti telematici, i costi a carico dei consumatori; le procedure potranno essere definite sulla base di una convenzione tra gli operatori interessati, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia. 4. La Banca d’Italia, nell’ambito della relazione annuale prevista dall’articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, fornisce al Parlamento informazioni in merito alle risultanze dei controlli di propria competenza e alla dinamica dei costi a carico dei consumatori.)) Art. 7. (Periodo minimo di servizio per l’esercizio della facoltà di cessione). La facoltà di contrarre prestiti di cui al precedente articolo non può essere esercitata da chi non abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego o di lavoro, valido ai fini del trattamento di quiescenza. Il limite di quattro anni è ridotto ad anni due per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra italo-austriaca 1915-1918, ai quali sia stato riconosciuto il diritto alla polizza di assicurazione dei combattenti, nonché per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e per coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945 n. 518. Il limite di quattro anni è ridotto a due anche per gli impiegati e salariati che risultino invalidi, mutilati o feriti di guerra oppure decorati al valor militare. Art. 8. (Ufficiali e sottufficiali che sono considerati impiegati militari). Si considerano impiegati militari ai sensi dell’art. 6: a) gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle varie Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato. Sono parificati agli ufficiali in servizio permanente effettivo gli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario, ed inoltre, quelli i quali, avendo cessato di appartenere ai ruoli di servizio permanente effettivo, siano in posizioni speciali con trattamento economico ragguagliato allo stipendio e con diritto a computare anche il periodo di durata di tali posizioni nel servizio utile per il futuro assegno di riposo; b) i sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente di cui sopra, aventi grado non inferiore a maresciallo ordinario o parificato. Art. 9. (Personali speciali che godono della facoltà di cessione). Le disposizioni del presente titolo si applicano anche al personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, al personale speciale del Consiglio nazionale delle ricerche, al personale dell’Accademia nazionale dei Licei, a quello dell’Istituto centrale di statistica e degli Archivi notarili e ai segretari comunali e provinciali che sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato. Art. 10. (Personale dipendente da istituti di istruzione costituiti in enti autonomi). Le disposizioni del presente titolo si applicano, altresì, al personale retribuito sui bilanci propri degli istituti governativi di istruzione superiore e di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, costituiti in enti autonomi, ove nei loro statuti o regolamenti sia stabilito l’obbligo di tutto il personale dipendente di contribuire al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato a norma dell’art. 17 e tali enti effettuino regolarmente i versamenti. Art. 11. (Regolazione della facoltà di cessione per il personale delle Ferrovie dello Stato). Per il personale dipendente dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la facoltà di contrarre prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario è regolata dalle leggi che lo riguardano. Per quanto non è contemplato in dette leggi si applicano le disposizioni del presente titolo. Art. 12. (Del salario degli operai dello Stato ai fini della cessione). Il salario degli operai dello Stato è considerato, ai fini dell’art. 6, fisso e continuativo anche se corrisposto per le sole giornate lavorative o di effettiva prestazione di opera. La somma cedibile sui salari degli operai dipendenti dallo Stato è ragguagliata al prodotto del salario giornaliero che si percepisce al tempo della domanda del prestito, moltiplicato per il numero delle giornate lavorative di un anno. Art. 13. (Personale assunto con contratto a tempo determinato). Sono ammessi a contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o salario anche gli impiegati e salariati assunti o confermati in servizio con contratto a tempo determinato, che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio, o due anni nei casi contemplati dal secondo o terzo comma dell’art. 7, ed abbiano un contratto di durata non inferiore a tre anni, che assicuri ad essi il diritto a un trattamento di quiescenza od altro equivalente. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, a contare dal momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in corso. Art. 14. (Trattamenti di quiescenza considerati ai fini della facoltà di cessione). Si considerano trattamenti di quiescenza, a termini dell’art. 6, le pensioni o indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti dai quali gli impiegati o salariati dipendono; gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza; le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall’Istituto nazionale della previdenza sociale; gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti di assicurazione, ai quali i precedenti siano iscritti in dipendenza del loro rapporto di impiego o di lavoro. Art. 15. (Istituti ammessi a concedere prestiti). Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello Stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, verso cessione di quote di stipendio o salario, soltanto gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, l’istituto nazionale delle assicurazioni, le società di assicurazioni legalmente esercenti, gli istituti e le società esercenti il credito, escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno. Art. 16. (Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e sue funzioni). È costituito presso il Ministero del tesoro il “Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato” amministrato, con gestione speciale, dall’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato. L’Ispettore generale preposto all’Ispettorato ha la rappresentanza legale del Fondo. Presso il detto Ispettorato funziona un apposito ufficio di ragioneria. Il Fondo è destinato: 1) a garantire gli istituti indicati nell’art. 15 contro i rischi di perdite per mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o salario, per i quali l’amministrazione del Fondo abbia prestato garanzia; 2) a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario agli impiegati e ai salariati dello Stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, nei casi di accertate necessità familiari, entro i limiti delle disponibilità liquide di ciascun esercizio. I rischi delle operazioni di prestito diretto fanno carico al Fondo. ((2)) ————— AGGIORNAMENTO (2) La L. 25 novembre 1957, n. 1139 ha disposto (con l’art. 1) che le “Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, costituito dall’art. 16 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è soppresso. Le sue attribuzioni sono trasferite all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali”. ————— Art. 17. (Contributi a favore del Fondo). Salvo quanto è disposto per i segretari comunali nell’articolo seguente, agli impiegati civili e militari e ai salariati dello Stato e ai personali di cui agli articoli 9 e 10 è ritenuto ogni mese, a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, un contributo di centesimi dieci per ogni cento lire dello stipendio o del salario lordo mensile. I contributi sono rimborsabili soltanto nel caso di errata liquidazione. L’azione per il rimborso si prescrive in due anni a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui fu eseguita la indebita ritenuta. La restituzione avviene senza interessi. ((1)) ————— AGGIORNAMENTO (1) La L. 8 aprile 1952, n. 212 ha disposto (con l’art. 11) che “Il contributo stabilito dagli articoli 17 e 18 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, a favore del “Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato”, è elevato alla misura unica di centesimi 50 per ogni 100 lire dello stipendio o paga lorda mensile”. ————— Art. 18. (Contributo dovuto per i segretari comunali a favore del Fondo). Per i segretari comunali i contributi al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono stabiliti nella misura di centesimi dodici per ogni cento lire dello stipendio lordo. Il contributo è dovuto da ciascun comune sulla base dello stipendio iniziale del grado di segretario previsti dalla legge comunale e provinciale in rapporto al numero degli abitanti, anche quando il segretario abbia grado diverso da quello previsto in rapporto alla popolazione, ovvero il comune sia unito in consorzio con altri o si avvalga dell’opera del segretario di altro comune. Il contributo è dovuto per l’intero anno ed è indipendente dalla persona del titolare, nonché dalle circostanze che il titolare si trovi in posizione di aspettativa o disponibilità, senza stipendio o con stipendio ridotto ovvero il posto sia vacante, od occupato da un reggente o supplente con stipendio ridotto. Il comune ha diritto di rivalsa verso il segretario comunale; ma rimane a carico del comune il contributo o la parte del contributo sullo stipendio o parte dello stipendio non corrisposti per vacanza del posto, disponibilità, aspettativa o qualsiasi altro motivo. Valgono per i contributi del presente articolo le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell’articolo precedente. ((1)) ————— AGGIORNAMENTO (1) La L. 8 aprile 1952, n. 212 ha disposto (con l’art. 11) che “Il contributo stabilito dagli articoli 17 e 18 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, a favore del “Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato”, è elevato alla misura unica di centesimi 50 per ogni 100 lire dello stipendio o paga lorda mensile”. ————— Art. 19.(Versamento dei contributi al Fondo). I contributi a carico degli impiegati civili e militari retribuiti sul bilancio dello Stato sono versati dalle singole amministrazioni centrali al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, all’inizio dell’esercizio finanziario, in ragione dei quattro quinti del loro importo globale calcolato sugli stanziamenti di bilancio per stipendi. La residua parte è calcolata e versata in base agli stipendi effettivamente pagati, secondo le risultanze del bilancio consuntivo della spesa. Per i salariati dello Stato e per i personali di cui agli articoli 9 e 10, eccettuati i segretari comunali, i contributi debbono essere versati a semestri posticipati, nei primi cinque giorni di gennaio e luglio. Art. 20. (Riscossione dei contributi concernenti i segretari comunali). Per la riscossione dei contributi concernenti i segretari comunali l’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato emette, entro l’aprile di ogni anno, un ruolo generale collettivo per l’anno solare in corso, a carico dei comuni di ogni provincia. Il ruolo è reso esecutivo dal prefetto e trasmesso all’Ufficio provinciale del tesoro per la riscossione presso la Sezione di tesoreria provinciale. Contemporaneamente è trasmesso a ciascun comune un estratto del ruolo, con l’indicazione del contributo a suo carico; il comune deve versarne l’importo in unica soluzione nel mese di giugno. Per la riscossione dei contributi non iscritti nei ruoli generali possono essere emessi, in ogni tempo, ruoli suppletivi il cui importo deve essere versato dai comuni debitori entro il mese successivo a quello della notificazione dell’estratto del ruolo. Art. 21. (Dei contratti di prestito stipulati con istituti autorizzati con garanzia del Fondo). I prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario concessi dagli istituti di cui all’art. 15 debbono risultare da contratti per iscritto, tra gli impiegati e salariati e gli enti mutuanti, stipulati con le modalità e nelle forme indicate dal regolamento. I contratti si perfezionano col provvedimento dell’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato che approva il contratto e concede la garanzia. La garanzia ha effetto, rispetto al cessionario, dal giorno della somministrazione del mutuo, purché tale somministrazione sia eseguita in data posteriore alla prestazione della garanzia, osservato quanto prescritto dal penultimo comma dell’articolo seguente. Art. 22.(Comitato amministrativo e suoi compiti – Somministrazione dei prestiti diretti). La concessione dei prestiti sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è deliberata da un Comitato amministrativo presieduto dal Sottosegretario di Stato per il tesoro e costituito dal capo dell’ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, vice presidente, e da sette membri effettivi e sette supplenti nominati, per ogni biennio, con decreto del Ministro per il tesoro, e cioè: 1) due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza dei dipendenti statali, da designarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sino a quando non potranno essere designati da associazioni regolarmente riconosciute; 2) uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza e su designazione dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali; 3) quattro membri effettivi e quattro supplenti in rappresentanza, rispettivamente, della Direzione generale degli affari generali e personale del Ministero del tesoro, della Ragioneria generale dello Stato, dell’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato a della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti. Dopo la estinzione del debito di cui al primo comma dell’art. 75, il membro in rappresentanza della Cassa depositi e prestiti cesserà di far parte del Comitato. L’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato designa, per ogni biennio, un segretario effettivo e uno supplente di grado non inferiore al 9° di gruppo A. Spetta inoltre al Comitato: a) proporre le somme da stanziarsi per ogni esercizio finanziario nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; b) approvare il rendiconto generale alla fine di ogni esercizio finanziario; c) proporre le eventuali modificazioni del tasso di interesse di cui all’art. 26, nonché della misura del premio compensativo dei rischi e del concorso nelle spese di amministrazione di cui all’art. 27; d) determinare per ogni esercizio finanziario le somme destinate alle spese amministrative impreviste, erogabili con ordinativi sul c/c infruttifero di cui all’articolo 50; e) deliberare sui fitti dei locali disponibili dell’edificio di proprietà del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, sentito l’Ufficio tecnico erariale; f) deliberare sulle forme di investimento, a breve termine, di fondi disponibili. Il Comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Le deliberazioni del Comitato, in materia di concessione di prestiti, sono insindacabili nel merito. La somministrazione del prestito deve essere fatta personalmente al mutuatario o a chi ne abbia la rappresentanza per legge. In caso di morte del mutuatario prima che la somministrazione sia eseguita, la concessione si ha come non avvenuta. Art. 23. (Casi di limitazione della durata dei prestiti). L’impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non può contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo. Gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra, riassunti in servizio sedentario, possono contrarre prestiti in misura non superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il raggiungimento dello speciale limite di età per il loro collocamento a riposo. Per gli ufficiali nelle posizioni speciali, di cui all’articolo 8, i prestiti non possono essere superiori alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi che mancano per la fine della posizione speciale. Art. 24. (Indicazione di coloro che non possono contrarre prestiti). Non possono ottenere prestiti: a) coloro che non comprovino, nei modi stabiliti dal regolamento, di avere sana costituzione fisica; b) gli impiegati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età o che lo compiano entro il mese successivo a quello in cui il prestito dovrebbe concedersi, e i salariati che abbiano compiuto, o compiano nello anzidetto termine, sessanta anni di età, se uomini e cinquantacinque, se donne; c) coloro che siano ancora soggetti agli obblighi di leva; d) coloro che non siano in attività di servizio. La esclusione per questo motivo non si applica agli ufficiali che si trovino nelle posizioni speciali indicate nell’art. 8. Art. 25. (Casi di revocabilità della concessione dei prestiti e della garanzia). Fino a che non sia avvenuta la somministrazione del mutuo, l’amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, venendo in qualunque modo a conoscenza che esisteva o è sopravvenuto alcuno dei motivi che avrebbero potuto determinare, ai sensi degli articoli 23 e 24, la limitazione o il diniego della concessione del prestito diretto o della garanzia, può revocare la concessione del prestito diretto o della garanzia. Art. 26. (Interessi e inizio dell’ammortamento dei prestiti). Gli interessi sono liquidati con il metodo a scalare al tasso del 4,50 per cento, modificabile, in seguito a conforme richiesta del Comitato amministrativo, di cui all’art. 22, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro del tesoro e sentito il Consiglio dei Ministri. Gli interessi sono trattenuti in anticipo all’atto della somministrazione del prestito. L’estinzione di ciascun prestito ha inizio dal prime giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui il prestito è somministrato; agli effetti del calcolo degli interessi, si considera iniziata dal primo giorno del terzo mese. Art. 27. (Ritenute per spese di amministrazione e premio rischi). Sull’importo lordo complessivo di ciascun prestito, concesso o garantito, si trattengono in anticipo a favore del Fondo: a) una somma calcolata in ragione di L. 0,50 per cento per spese di amministrazione, modificabile, nei modi e con le forme di cui all’articolo precedente, con decreto del Presidente della Repubblica; b) un premio compensativo dei rischi dell’operazione pari al 2 per cento per i prestiti estinguibili fino a cinque anni ed al 4 per cento per i prestiti estinguibili oltre il quinquennio, salva nuova determinazione da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, nei modi e con le forme di cui alla lettera a). Art. 28. (Notificazione dei prestiti alle amministrazioni e suoi effetti). L’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato dà comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, alle amministrazioni dalle quali dipendono i mutuatari, dei mutui da estinguersi con cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato o dagli altri istituti. Le cessioni di quote di stipendio o salario hanno effetto, rispetto a dette amministrazioni, ((nei termini di cui all’articolo 1, sesto comma)). Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore ceduto, ai sensi del codice civile. Art. 29. (Versamento delle quote trattenute per cessione). Le quote di stipendio o salario trattenute per cessione debbono essere versate all’istituto cessionario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono. Qualora i precedenti siano retribuiti con ruoli di spese fisse sul bilancio dello Stato e cessionario sia il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, dette quote sono versate in una sola volta per ciascun esercizio finanziario, nel mese di gennaio, salvo rimborso da, parte del Fondo delle quote o parti di quote che in seguito risultassero non dovute. Art. 30. (Ritenute e versamenti delle quote cedute dai segretari comunali – Azioni per mancato versamento). I comuni hanno l’obbligo di trattenere mensilmente la quota di stipendio ceduta dai segretari comunali e di versarla, all’ente cessionario nel mese successivo a quello cui la quota si riferisce. Qualora il versamento non sia stato effettuato per mancato pagamento dello stipendio, l’ente cessionario può richiedere al prefetto di promuovere i provvedimenti di cui agli articoli 242 e 243 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Qualora il versamento non sia stato effettuato per omissione dei provvedimenti necessari alla esecuzione della cessione, l’ente cessionario può esperire azione tanto contro il comune, quanto contro il segretario comunale e il sindaco, responsabili in proprio e solidalmente. Art. 31. (Procedimento coattivo a carico del Comuni per somme dovute al Fondo). Se il comune non esegue il pagamento delle somme dovute al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato nei termini di cui ai precedenti articoli 20 e 30, l’esattore delle imposte dirette, dietro ordine dell’Intendenza di finanza, deve ritenerne l’ammontare sulla prima rata bimestrale della sovrimposta comunale o, quando questa non sia disponibile per deleghe od impegni legali preesistenti e prevalenti, sulla prima rata degli altri proventi comunali dei quali sia affidata la riscossione all’esattore. Le somme ritenute devono essere versate immediatamente al Fondo creditore. In mancanza di fondi in cassa, l’esattore deve anticipare le somme necessarie percependone, a carico del comune, l’interesse in misura uguale al tasso ufficiale di sconto. Se l’esattore non esegue l’ordine di ritenuta o ritarda il versamento, si procede contro di lui a termini delle disposizioni relative alla riscossione delle imposte dirette, per mezzo della Intendenza di finanza. Le indennità di mora a carico dell’esattore vanno a beneficio del Fondo. Se l’esattoria delle imposte dirette è sprovvista di titolare, oppure l’esattore non ha in riscossione rendite o proventi del comune liberi da vincoli e in misura sufficiente, l’Intendenza di finanza dispone che sulle somme dovute dal comune sia liquidato l’interesse di mora al saggio legale dal giorno della scadenza a quello del pagamento. Art. 32. (Rischi che assume il Fondo con la garanzia – Conseguenti obblighi e diritti). Con la prestazione della garanzia di cui al n. 1 dell’art. 16 il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato assume i seguenti rischi: a) morte del cedente prima che sia estinta la cessione; b) cessazione del cedente dal servizio per qualunque causa, senza diritto a pensione, indennità od altro assegno di quiescenza, oppure con diritto ad assegno insufficiente al normale ammortamento del prestito; c) riduzione dello stipendio o salario del cedente per effetto della quale non sia più consentita la ritenuta della intera quota ceduta. Il Fondo ha facoltà di adempiere l’obbligo della garanzia corrispondendo mensilmente la quota o parte di quota di stipendio o salario ceduta, per la quale sia venuta a mancare la possibilità di trattenuta ovvero riscattando la cessione con l’abbuono degli interessi in più percetti dal cessionario. Il Fondo, nel rivalersi verso il cedente delle somme pagate per conto di lui, liquida a proprio favore gli interessi a scalare sulle somme stesse al saggio originario del contratto di mutuo fino alla scadenza del contratto ed al saggio legale civile dopo tale scadenza. Nel caso di cui alla lettera c) il Fondo recupera le somme pagate per conto del cedente, cogli interessi, mediante il corrispondente prolungamento della ritenuta mensile sullo stipendio o salario, salva la facoltà di cui all’art. 45. Art. 33. (Limiti per gli obblighi delle garanzie prestate dal Fondo). Gli obblighi delle garanzie prestate dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono contenuti nei limiti del patrimonio del fondo stesso. Art. 34. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311)) Art. 35. (Riduzioni di stipendi o di salari gravati da cessione). Qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita. Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non può eccedere il quinto dello stipendio o salario ridotto. In tal caso la differenza con i relativi interessi è riecuperata dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, mediante corrispondente prolungamento della ritenuta mensile, salva la facoltà di cui all’art. 45. Art. 36. (Trattamento ai fini degli interessi delle quote scadute e non versate). Ogni quota o parte di quota mensile di stipendio o salario ceduta, che per qualsiasi motivo non sia rilasciata dal debitore alla data della scadenza, produce interesse a favore dell’ente cessionario, allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo. Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato non corrisponde interessi sulle quote o parti di quote cedute che, per effetto della prestata garanzia, debba versare all’istituto cessionario. Il Fondo, qualora riscatti la cessione, corrisponde al cessionario gli interessi al saggio indicato nel primo comma, a decorrere dal giorno successivo alla data in cui si è verificato il fatto che ha determinato il riscatto, sempre che il cessionario faccia pervenire all’amministrazione del Fondo la denuncia del mancato pagamento, entro novanta giorni da quella data. In caso diverso gli interessi sono corrisposti a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento della denuncia. Art. 37. (Rivalsa da parte del Fondo per errori od omissioni). Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ha facoltà di rivalersi, mediante ritenute sullo stipendio o salario, anche oltre il limite del quinto e fino al massimo di un terzo, di ogni suo credito derivante da errori od omissioni verificatisi nella concessione o garanzia di prestiti o nel corso dei relativi ammortamenti. In ogni caso, la ritenuta di cui al precedente comma, sommata alla quota ceduta, non può eccedere la metà dello stipendio o salario. Art. 38. (Estinzione anticipata di cessione). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141)). ((In caso di rimborso anticipato)) il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è tenuto a restituire una quota del premio di garanzia riscosso a norma della lettera b) dell’art. 27, in relazione all’entità della somma pagata in anticipo e al periodo di abbreviazione della garanzia. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141)). Art. 39.(Rinnovo di cessione). È vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall’inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall’inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita l’estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall’anticipata estinzione. Qualora la precedente cessione non sia estinta, può esserne stipulata una nuova dopo la scadenza dei termini previsti nel precedente comma con lo stesso o con altro istituto, nei limiti di somma e di durata stabiliti negli articoli 5, 6 e 23, ed a condizione che il ricavato della, nuova cessione sia destinato, sino a concorrente quantità, all’estinzione della cessione in corso. Anche prima che siano trascorsi due anni dall’inizio di una cessione quinquennale, può essere contratta la cessione decennale, quando questa si faccia per la prima volta, fermo restando l’obbligo di estinguere la precedente cessione. Art. 40. (Effetti di una nuova cessione in rapporto alla precedente). In caso di nuova cessione, al primo cessionario è dovuta la restituzione della somma capitale ancora non rimborsata oltre gli interessi pattuiti e maturati fino a tutto il mese nel quale si effettua la restituzione, nonostante qualunque patto in contratto. Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato restituisce la quota del premio di garanzia a norma del terzo comma dell’art. 38. Il mutuante deve pagare al primo cessionario il residuo suo credito contemporaneamente al pagamento al mutuatario del ricavato netto del nuovo mutuo. L’obbligo della garanzia da parte del Fondo e l’obbligo dell’amministrazione di versare le quote di ammortamento del prestito sono subordinati alla condizione che l’istituto mutuante adempia all’estinzione della precedente cessione. Art. 41. (Obblighi degli istituti mutuanti verso il Fondo). Gli istituti autorizzati a concedere prestiti, alla fine di ogni mese e, in ogni caso, non oltre sessanta giorni dalla data della concessione della garanzia devono versare al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato le ritenute eseguite a norma dell’art. 27 sull’importo dei mutui da essi concessi e garantiti dal Fondo. In caso d’inadempimento, l’obbligo della garanzia da parte del Fondo e l’obbligo dell’amministrazione di versare le quote di ammortamento del prestito rimangono sospesi. Art. 42. (Nullità di atti aventi per oggetto l’importo dei prestiti. Inefficacia di atti riguardanti quote cedute). Sono nulli di pieno diritto i sequestri, i pignoramenti e le cessioni aventi per oggetto l’importo del prestito che il mutuante corrisponde all’impiegato o salariato, verso cessione di quote di stipendio o salario. Sono nulle del pari le procure e le delegazioni a riscuotere in qualsiasi forma rilasciate dall’impiegato o salariato per la riscossione dell’importo del mutuo. Sono inefficaci, rispetto allo Stato ed agli altri enti dai quali i cedenti dipendono, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle quote di stipendio o di salario cedute. Art. 43. (Estensibilità dell’efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza). Nel caso di cessazione dai servizio prima che sia estinta la cessione, l’efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro ((pubblico o privato)), in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto. La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo. Qualora la cessazione dal servizio, anziché ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato, a carico dell’amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma è ritenuta fino alla concorrenza dell’intero residuo debito per cessione. Ove la ritenuta di cui al precedente comma estingua il mutuo anticipatamente, sono dovuti al debitore gli sconti contemplati nell’art. 38. Art. 44.(Perseguibilità di somme dovute una volta tanto oltre gli assegni di quiescenza). Quando l’impiegato o salariato all’atto della cessazione dal servizio, oltre alla pensione od altro assegno continuativo equivalente, abbia diritto, a qualsiasi titolo, a percepire una somma una volta tanto dall’amministrazione dalla quale dipende, l’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato può stabilire che tale somma sia ritenuta, in tutto o in parte, a scomputo del debito per cessione. Art. 45. (Procedimenti coattivi – Casi di eccezione). Quando, per cessazione o interruzione del servizio o per qualsiasi altra causa, l’ammortamento di un prestito non può essere eseguito nelle condizioni prestabilite, il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato che abbia concesso il prestito direttamente o lo abbia riscattato da altri istituti, può riecuperare il suo credito, ove non possa provvedervi con i mezzi di cui agli articoli 43 e 44 o con il prolungamento delle ritenute ai sensi dell’art. 35, con privilegio sugli emolumenti comunque spettanti al debitore, anche se dichiarati insequestrabili, impignorabili od incedibili da leggi speciali, salva la facoltà di procedere sugli altri beni del debitore. Il Fondo si avvale della procedura coattiva, stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici. Non si posson perseguire in nessun caso le indennità di buona uscita conferite dall’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali, nonché i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria ad impiegati e salariati dello Stato. Art. 46. (Estinzione di obbligazione verso il Fondo per decesso del debitore). La morte dell’impiegato o salariato debitore estingue ogni obbligazione verso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato. Art. 47. (Agevolazioni fiscali). I documenti che si producono per ottenere prestiti verso cessione di quote di stipendio o di salario e gli atti di notificazione delle cessioni sono esenti dalle tasse di bollo. Le concessioni di mutui fatte dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono esenti dalla tassa di bollo e dalla formalità della registrazione. I redditi del Fondo mutuante sono esenti da ogni imposta. I contratti di mutuo stipulati con gli istituti indicati nell’art. 15 sono esenti dalla tassa di bollo, ma sono soggetti alla tassa di registro con l’aliquota speciale stabilita dall’art. 42 tabella allegato B), regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni. Le quietanze estintive dei mutui concessi dagli istituiti indicati nell’art. 15 sono soggette alla tassa di bollo e sono registrate con tassa da liquidarsi limitatamente alla somma per la quale si rilascia il documento. Art. 48. (Patrimonio del Fondo – Rendiconto – Controllo della Corte dei conti). Il patrimonio del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è costituito: a) dai crediti per le somme investite nella concessione di prestiti diretti o nei rimborsi e riscatti di cui all’art. 32; b) dal valore dell’immobile adibito a sede dei servizi del Fondo e da quello dei beni mobili che ne costituiscono l’arredamento; c) da titoli di Stato o garantiti dallo Stato; d) dal fondo di cassa risultante dalle disponibilità dei conti correnti di cui all’art. 50. I risultati della gestione patrimoniale sono riassunti in apposito rendiconto, da allegarsi al bilancio consuntivo del Ministero del tesoro. Il controllo della Corte dei conti sui provvedimenti concernenti le entrate in favore e i pagamenti a carico del Fondo ha luogo in sede di consuntivo. Art. 49. (Contributi e rimborsi dovuti dal Fondo al Tesoro). Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato versa al Tesoro dello Stato, a titolo di contributi, distinte somme da determinarsi annualmente con la legge di bilancio per: a) stipendi al personale di ruolo; b) spese di stampati e di cancelleria; c) spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento, pulizia, provvista d’acqua e di energia elettrica ai locali sede della gestione del Fondo. Lo stesso Fondo deve rimborsare integralmente al Tesoro le somme erogate per spese di liti, per il funzionamento del Comitato di cui all’art. 22 e di eventuali Commissioni, per indennità di viaggio e di soggiorno, o per missioni inerenti all’accertamento e alla riscossione di somme dovute al Fondo, per premio giornaliero di presenza, per compensi di lavoro straordinario e per compensi speciali relativi a particolari esigenze di servizio a favore del personale, per retribuzioni al personale avventizio e per altre spese di amministrazione. Nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro sono iscritti appositi capitoli, sui quali vengono eseguiti i pagamenti per le suddette spese. Nel bilancio dell’entrata dello Stato è iscritto uno speciale capitolo con stanziamento corrispondenti al complesso di detti capitoli del bilancio della spesa, al quale il Fondo deve versare il complesso dei contributi e rimborsi suddetti. Art. 50. (Conti correnti del Fondo con il Tesoro). È istituito un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, intestato al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, al quale affluiscono i versamenti dovuti al Fondo per contributi, premi compensativi dei rischi, quote di ammortamento di prestiti e per qualsiasi altro titolo. Dallo stesso conto corrente sono prelevate le somme occorrenti per somministrazioni di prestiti concessi, riscatti di prestiti garantiti, concorsi e rimborsi e per ogni altro titolo. È istituito presso il Tesoro un conto corrente fruttifero intestato al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, al quale sono versate le somme eccedenti le necessità correnti. Detto conto corrente frutta interesse pari alla media del saggio dei buoni ordinari del Tesoro.

TITOLO III ((DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E SALARI DEI DIPENDENTI DELLO STATO NON GARANTITI DAL FONDO, DEGLI IMPIEGATI E DEI SALARIATI NON DIPENDENTI DALLO STATO E DEI DIPENDENTI DI SOGGETTI PRIVATI)) Art. 51. (Facoltà dei non dipendenti dello Stato di contrarre prestiti). Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nell’art. 1 e non contemplati nel Titolo II, possono contrarre prestiti alle condizioni e per la durata stabilite nell’art. 6. Art. 52. (Impiegati e salariati a tempo indeterminato o con contratti collettivi di lavoro). Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel precedente articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma della legge – sul contratto d’impiego privato od in base a contratti collettivi di lavoro, possono fare cessione di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto ((per un periodo non superiore ai dieci anni)), quando siano addetti a servizi di carattere permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo. Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti ((di cui al precedente e al presente comma)) non si applica il limite del quinto. I titolari dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all’articolo 1, primo comma, del presente testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purché questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all’articolo 545 del codice di procedura civile. Art. 53. (Istituti autorizzati a concedere prestiti). Sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegati ed ai salariati di cui al presente titolo soltanto gli istituti indicati nell’art. 15. Art. 54. (Garanzia dell’assicurazione o altre malleverie). Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite ((a norma del titolo II e del presente titolo)) devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia, possibile la continuazione dell’ammortamento o il ricupero del residuo credito. Non è consentito prestare garanzia in favore del cedente mediante cessione, da parte di altro impiegato o salariato di pubblica amministrazione, di una quota del proprio stipendio o salario. Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente titolo non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei precedenti, ad eccezione dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni e delle società di assicurazione. Art. 55. (Applicabilità di disposizioni del titolo II – Estensione degli effetti della cessione nei casi di cessazione dal servizio – Eccezioni). Per le operazioni di prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo, quando non sia diversamente disposto dal titolo stesso, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme contenute negli articoli 7, 14, 23, 24, 29 primo comma, 35 primo comma, 38 primo e secondo comma, 39, 40 primo e terzo comma, 42, 43 e 47 commi primo, terzo e quarto, sostituendosi all’Amministrazione dello Stato quella alle cui dipendenze l’impiegato o salariato cedente presta servizio. ((10)) Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di stipendio o salario in corso di estinzione estende i suoi effetti, a termini del penultimo comma dell’art. 43, anche sulle indennità che siano dovute agli impiegati o ai salariati indicati nell’art. 52, in base alla legge sul contratto di impiego privato o ai contratti di impiego o di lavoro. Per gli impiegati e salariati degli enti, imprese ed aziende sottoposti alla disciplina di cui al regio decreto – legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, gli obblighi del “Fondo per le indennità agli impiegati” previsti dagli articoli 1 e seguenti di detto decreto-legge sono regolati, nei confronti degli Istituti autorizzati a concedere prestiti, dall’art. 14 del decreto stesso. … si possono perseguire le indennità premio di servizio conferite ai propri iscritti dall’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica. Non si possono perseguire i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria conferiti agli impiegati o salariati di cui al presente titolo. ————— AGGIORNAMENTO (10) La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l’art. 1, comma 346, lettera f)) che “all’articolo 55, primo comma, sono soppresse le parole: “38, primo e secondo comma”. ————— Art. 56. (Applicabilità di disposizioni a personali di istituti di istruzione). Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale degli istituti di istruzione contemplati nell’articolo 10, quando detti istituti non abbiano assunta la obbligazione di far contribuire tutto il personale al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato. Art. 57. (Disposizioni estensibili ai ferrovieri e agli operai dello Stato non aventi assegni fissi e continuativi). Le norme di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 sono estese, in quanto applicabili, ai ferrovieri dipendenti dallo Stato ed agli operai dello Stato che non godono di un assegno fisso e continuativo, purché la cessione sia fatta a società mutue cooperative di credito o di consumo costituite nella rispettiva, categoria.

TITOLO IV – DELLA DELEGA A PAGARE, SOPRA STIPENDI, SALARI E PENSIONI, LE PIGIONI E LE QUOTE DI PREZZO DI ALLOGGI POPOLARI ED ECONOMICI, NONCHÈLE QUOTE PER SOTTOSCRIZIONE A PRESTITI NAZIONALI. Art. 58. (Facoltà e limiti delle deleghe). Gli impiegati e salariati e i pensionati delle pubbliche amministrazioni indicate nell’art. 1 hanno facoltà di rilasciare delega, fino alla metà dello stipendio o salario o della pensione, per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici costruiti dagli enti o dalle società di cui agli articoli 16 e 22 del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica approvato con Regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. La delegazione sullo stipendio o salario si riversa sulla pensione fino ad estinzione del debito. La delegazione può essere fatta a favore degli istituti finanziatori e degli enti o società mutuanti, nonché degli istituti di assicurazione per il pagamento dei premi quando con la polizza si sia ottenuto un mutuo destinato al pagamento del prezzo dell’alloggio. Art. 59. (Notificazione delle deleghe). Le deleghe di cui al precedente articolo rilasciate da impiegati e salariati o pensionati delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo sono notificate all’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, in persona dell’Ispettore generale capo dell’ufficio, che ne dà comunicazione alle amministrazioni interessate, con le occorrenti istruzioni per la osservanza della legge. Le deleghe rilasciate dai dipendenti dell’Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono notificate all’amministrazione medesima, nella persona, del Direttore generale. Le deleghe rilasciate da dipendenti di altre amministrazioni od imprese pubbliche sono notificate ai capi delle amministrazioni od imprese medesime. Art. 60. (Ritenute per delega su stipendi, salari e pensioni Notificazione). Il Ministero dei lavori pubblici per le case economiche costruite dal Ministero stesso o dalla cessata Unione edilizia nazionale nei paesi colpiti da terremoti e non cedute ai comuni, le Amministrazioni dello Stato civili e militari per le case concesse ad uso di alloggio ai propri dipendenti, l’Amministrazione delle ferrovie dello Stato e l’Amministrazione delle poste e dei telegrafi per le case di loro proprietà, l’istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per la gestione propria e per quella del cessato Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma, quando gli alloggi sono ceduti in proprietà, dati in affitto, concessi in uso ad impiegati, salariati o pensionati, riscuotono le quote del prezzo, le pigioni ed i canoni d’uso mediante ritenuta sugli stipendi, salari o pensioni, fino alla metà di tali emolumenti. L’amministrazione creditrice delle quote del prezzo o pigioni o canoni d’uso notifica l’importo delle ritenute da eseguirsi mensilmente sugli stipendi, salari o pensioni, agli uffici ai quali compete ordinare il pagamento di tali assegni e, qualora si tratti di impiegati, salariati o pensionati statali, ne dà notizia anche all’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato. Art. 61. (Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a promuovere, per morosità, ritenute d’ufficio). Quando i soci di società cooperative per la costruzione e l’acquisto di case popolari od economiche finanziate dalla Cassa depositi e prestiti si rendono morosi nel versamento delle mensilità di ammortamento dei mutui, delle quote di manutenzione dei fabbricati e dell’importo dovuto per spese generali, la Cassa, è autorizzata a promuovere, con semplice richiesta alle singole amministrazioni, la ritenuta di ufficio sugli stipendi, salari, pensioni, assegni nonché sugli eventuali compensi o indennità straordinarie di qualunque specie. La ritenuta concorre con eventuali precedenti vincoli e può superare la metà degli emolumenti suindicati. Qualora l’assegnatario si sia reso moroso per due o più volte nel pagamento di quote, di ammortamento e relativi accessori, la ritenuta può essere praticata in modo continuativo. Quando si tratta d’impiegati, salariati o pensionati dello Stato, la Cassa depositi e prestiti dà comunicazione all’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, della richiesta di ritenute rivolta, alle singole amministrazioni. Art. 62. (Facoltà delle amministrazioni di cui all’art. 60 a promuovere ritenute per morosita). Le amministrazioni indicate nell’art. 60 possono procedere a carico dei debitori a norma dell’art. 61 quando, per qualsiasi ragione, non sia possibile effettuare le ritenute o lo sia in modo insufficiente ed in tutti i casi di morosità. Le stesse norme si applicano anche alle cooperative mutuatarie dell’Amministrazione delle ferrovie dello Stato e alle cooperative di ferrovieri che, già finanziate da istituti di credito, ottengano in aggiunta altri mutui dall’Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Questa, in caso di morosità degli assegnatari degli alloggi, è autorizzata ad avvalersi delle disposizioni predette anche per il ricupero delle somme, non escluse le quote arretrate, spettanti agli istituti mutuanti. Art. 63. (Effetti della riduzione dell’emolumento sulle ritenute per delega). La quota di stipendio, salario, o pensione delegata per pigione o prezzo di case popolari od economiche continua ad essere trattenuta nella misura stabilita anche nel caso di riduzione dell’emolumento, sempre che questa non ecceda il terzo dell’emolumento stesso. In caso diverso la quota delegata è trattenuta fino al limite della metà dello stipendio, salario o pensione ridotti, salva all’ente creditore ogni azione su altri beni del debitore, per il ricupero delle parti di quote non percette. Nei casi contemplati dagli articoli 61 e 62 la trattenuta continua ad essere operata nella misura stabilita, qualunque riduzione abbia subito l’emolumento. Art. 64. (Inefficacia di atti su quote delegate o soggette a ritenute). Sono inefficaci, rispetto allo Stato e agli altri enti debitori degli stipendi o salari e delle pensioni, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle quote di detti assegni delegate o soggette a ritenuta per pagamento di prezzo, pigione o canone d’uso degli alloggi di cui al presente titolo. Art. 65. (Deleghe per sottoscrizione rateale a prestiti nazionali). Gli impiegati civili e militari delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed i pensionati dello Stato hanno facoltà di rilasciare, a favore degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche d’interesse nazionale, per il pagamento delle somme dovute in dipendenza di sottoscrizione rateale ai prestiti nazionali promossa dagli enti suddetti, delega per quote mensili uguali di stipendio o di pensione entro il limite del quinto, valutato al netto delle ritenute, per un periodo non eccedente un anno. Art. 66. (Agevolazioni fiscali e modalità per le deleghe di cui al precedente articolo). La delegazione rilasciata dall’impiegato o dal pensionato è esente da tassa di bollo e dalla registrazione e deve essere trasmessa in duplice esemplare ed in copia all’ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio o della pensione, il quale provvede alla trattenuta e al pagamento, a favore dell’istituto di credito, della rata delegata o della parte che non eccede il quinto, valutata al netto delle ritenute, dello stipendio o della pensione. Accettata la delegazione per la quota intera o ridotta, l’ufficio ordinatore trasmette un esemplare della medesima all’istituto interessato, e altro esemplare all’Amministrazione centrale competente per la emissione del prescritto ruolo di variazione.

TITOLO V – DEL CONCORSO DI VINCOLI SUGLI STIPENDI, SALARI E PENSIONI Art. 67. (Singolo atto per ogni cessione e a favore di un solo istituto). In uno stesso atto non può essere stipulata la cessione di quote di stipendio o di salario se non da parte di un solo cedente in favore di un solo istituto cessionario. Art. 68. (Limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e cessioni). Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il limite di cui al primo comma dell’art. 5, non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti. Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all’art. 2. Art. 69. (Limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e delegazioni). Quando preesistano sequestri o pignoramenti, la delegazione sullo stipendio, salario o pensione a norma dell’art. 58 e la ritenuta, a norma dell’art. 60 sono consentite soltanto sulla differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e le somme precedentemente vincolate. La limitazione di cui al precedente comma non si applica alle ritenute disposte a norma degli articoli 61 e 62. Quando preesista, delegazione o ritenuta, i sequestri e i pignoramenti non possono colpire se non l’eventuale differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e l’importo della delegazione o ritenuta. Art. 70. (Limiti nel caso di concorso di cessione e delegazione). Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può superarsi il limite della metà dello stipendio o salario se non quando l’amministrazione dalla quale l’impiegato o il salariato dipende ne riconosca la necessità e dia il suo assenso. Per i pensionati l’assenso è dato dall’amministrazione alla quale fa carico la pensione. DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE Art. 71. (Crediti dello Stato per responsabilità amministrative e contabili). Nulla è innovato alle disposizioni vigenti relative al ricupero dei crediti dello Stato derivanti da responsabilità amministrative o contabili dei suoi dipendenti ovvero da indebita corresponsione di assegni ai dipendenti stessi. Art. 72. (Personale daziario di cessate gestioni statali). Le disposizioni del titolo II si applicano anche al personale daziario passato dalle cessate gestioni statali di Roma, Napoli, Palermo e Venezia ai comuni suindicati, fino a che detto personale rimanga alle dipendenze degli enti medesimi, addetto al servizio delle imposte di consumo. Art. 73. (Personale dell’amministrazione dell’ex casa reale). Le disposizioni del titolo II e dei titoli IV e V del presente testo unico si applicano al personale dell’ex casa reale amministrato dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. Art. 74. (Rimborsabilità di contributi rilasciati a favore del Fondo). Gli impiegati e salariati che, alla data di entrata in vigore del regio decreto-legge 5 settembre 1938, numero 1556, avevano raggiunto i 65 anni di età se impiegati, 60 se salariati e 55 anni se salariate, hanno diritto di ottenere, all’atto della cessazione dal servizio, il rimborso senza interessi dei contributi rilasciati a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, sempre che durante la loro carriera non abbiano contratto alcuna cessione di quote di stipendio o salario. Nel caso che l’impiegato o salariato cessi dal servizio per causa di morte il diritto al rimborso spetta agli eredi. L’azione per il rimborso si prescrive in due anni dalla data di cessazione dal servizio. Art. 75. (Debito del Fondo verso la Cassa depositi e prestiti). Per la graduale estinzione del residuo debito del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato verso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell’art. 7, terzo e quarto comma, del regio decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934 e degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2133, è aperto presso la Cassa medesima un conto corrente fruttifero al saggio del tre per cento, al quale il Fondo versa, entro il primo semestre di ogni anno solare, una annualità di dieci milioni di lire fino ad estinzione del debito. Il conteggio degli interessi attivi e passivi e la determinazione del debito residuo hanno luogo alla fine di ogni anno solare. Art. 76. (Anticipazioni del Tesoro a favore del Fondo). Il Tesoro dello Stato è autorizzato a fare anticipazioni al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato per la concessione di prestiti quinquennali ai sensi delle disposizioni del titolo II del presente testo unico, entro il limite massimo di lire cinquecento milioni per anno solare all’interesse corrispondente a quello dei buoni ordinari del Tesoro ad anno, vigente al momento dell’anticipazione. Le eventuali variazioni del saggio avranno effetto per le anticipazioni successive. La concessione delle anticipazioni avrà termine il 31 dicembre 1956. Ai prestiti quinquennali concedibili con le anticipazioni di cui al primo comma si applica lo stesso saggio d’interesse dei prestiti concedibili dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato con le proprie disponibilità. Le somme che alla fine di ogni anno solare risulteranno somministrate per le anticipazioni di cui al primo comma, saranno ammortizzate in cinque annualità costanti, comprensive di capitale e interesse, con imputazione a due appositi capitoli del bilancio dell’entrata, rispettivamente per la quota capitale e per la, quota interesse. L’ammortamento avrà inizio dal 1 gennaio dell’anno successivo ed il versamento di ogni annualità dovrà essere eseguito entro il mese di gennaio. Le anticipazioni di cui al primo comma sono stanziate in apposito capitolo della categoria “movimento di capitali” dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per essere versate, a richiesta dell’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, al conto corrente fruttifero che il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato tiene con il Tesoro, giusta il disposto dell’art. 50 del presente testo unico. Art. 77. (Anticipazioni dell’E.N.P.A.S. a favore del Fondo). L’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali è autorizzato, a termini dell’articolo 29 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato dall’art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103, ad investire i fondi di riserva per le gestioni ad esso affidate, le entrate eccedenti le sue normali necessità, ed in genere, ogni sua attività patrimoniale, anche in anticipazioni al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato. Le anticipazioni suddette sono regolate da apposita convenzione, mediante la quale il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato assicurerà all’Ente un interesse pari a quello che conseguirà nelle operazioni di credito ai dipendenti dello Stato.

 

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